Statuto

I. Denominazione e Sede

1. Come richiesto dal Sinodo diocesano reatino 2005, ai n° 185-187, viene riattivata la Scuola di formazione Teologica “ Scuola Teologica Diocesana”.

2. La Scuola di formazione Teologica Diocesana ha sede a Rieti presso palazzo San Rufo, in via San Rufo 20, ed è retta dalle norme del presente statuto.

II. Finalità

3. La STD è al servizio della vita ecclesiale, avendo come fine la promozione di una fede più adulta e consapevole, culturalmente attrezzata per affrontare le sfide del mondo di oggi.
Essa si prefigge altresì di offrire una adeguata preparazione teologica e spirituale a coloro che desiderano assumere un ministero ecclesiale perché siano veri protagonisti della vita ecclesiale e dell’attività apostolica.

4. La STD raggiunge i suoi scopi:
a. con l’insegnamento delle materie umanistico-teologiche, svolto nella legittima libertà e nell’adesione alla Parola di Dio trasmessa e insegnata dalla tradizione e dal magistero della Chiesa;
b. con la partecipazione attiva di docenti e studenti alla vita della STD;
c. con iniziative di ricerca, di dialogo e confronto con il mondo della cultura, proponendo giornate di studio, convegni, proposte di lectio sulla Parola di Dio, di preghiera e di spiritualità.

III. Struttura

5. La STD propone percorsi formativi differenziati:
a. un corso teologico istituzionale quinquennale, ove vengono offerti insegnamenti inerenti le materie umanistiche, storiche, teologiche e pastorali necessarie per una formazione teologico-ministeriale di base (tale percorso è necessario ma non sufficiente per l’ammissione al diaconato permanente);
b. corsi semestrali o annuali di formazione e di aggiornamento per coloro che svolgono un ministero ecclesiale;
c. percorsi formativi di indole monografica finalizzati da una parte all’approfondimento di temi di volta in volta scelti e dall’altra a suscitare un confronto-dialogo con tutti coloro che sono in ricerca, credenti o no.

6. La STD, per il raggiungimento dei suoi fini, dispone di una biblioteca specializzata nelle scienze umanistiche e teologiche, di cui cura l’incremento e l’aggiornamento.

7. I titoli di studio (diploma e attestato di frequenza), di carattere esclusivamente ecclesiale, rilasciati dalla STD sono validi nell’ambito della diocesi di Rieti e sono richiesti come condizione necessaria (anche se non sufficiente) per l’assunzione dei vari ministeri ecclesiali.

IV. Organi di governo

8. Organi di governo della STD sono il vescovo, il preside, il consiglio di istituto.

9. Il vescovo diocesano è il responsabile e la suprema autorità di governo della STD.

10. Al vescovo spetta:
a. la promozione dell’attività della scuola in ordine ai suoi fini;
b. la nomina del preside, sulla base di una terna di nomi proposta dal collegio dei docenti;
c. la nomina dei docenti su proposta del consiglio di istituto;
d. l’approvazione del regolamento e delle sue modifiche;
e. la delibera degli atti di straordinaria amministrazione;
f. la legale rappresentanza della Scuola.

11. Il preside, da scegliersi fra i docenti stabili, coordina e dirige la vita della STD, è nominato dal Vescovo sulla base di una terna di nomi proposta dal collegio dei docenti, resta in carica cinque anni e può essere riconfermato nell’ufficio per un secondo mandato.

12. Al preside spetta:
a. provvedere al regolare svolgimento della vita della Scuola, curando l’esatta applicazione dello Statuto, dell’eventuale regolamento e delle disposizioni degli organi di governo;
b. convocare e presiedere il consiglio di istituto e il collegio dei docenti;
c. indire e presiedere assemblee generali dei docenti dell’istituto;
d. esaminare le richieste di docenti e studenti;
e. informare gli aventi diritto delle questioni e delle decisioni relative alla vita dell’istituto;
f. redigere l’annuale relazione sulla vita dell’istituto;
g. approvare i bilanci annuali consuntivo e preventivo.

13. Il consiglio di istituto è l’organo di promozione, coordinamento e controllo dell’attività didattica e formativa della STD ed è composto da:
a. il preside;
b. due docenti stabili;
c. un docente incaricato;
d. uno studente;
e. il responsabile pro tempore del settore pastorale della curia diocesana;
f. il segretario.
Il Consiglio dura in carica cinque anni. I docenti stabili restano in carica per tutta la durata del consiglio; il docente incaricato vi resta fin tanto che dura il suo incarico; il rappresentante degli studenti viene eletto annualmente.

14. Al consiglio di istituto spetta:
a. stabilire i piani di studio, determinare le discipline, approvare i programmi dei corsi proposti dai docenti e il calendario scolastico predisposto dal segretario;
b. esaminare le richieste di assunzione tra i docenti stabili e offrire al vescovo le proprie indicazioni in merito, sentito il collegio dei docenti;
c. proporre al preside la nomina dei docenti incaricati e invitati;
d. costituire commissioni per speciali questioni;
e. predisporre il regolamento interno da presentare al vescovo.

V. Officiali

15. Nel governo e nella gestione economica della STD le autorità sono coadiuvate da officiali e da personale ausiliario. Sono officiali della STD il segretario e l’economo.

16. Il segretario è responsabile della segreteria della STD.
È nominato dal preside per un quinquennio, al termine del quale può essere riconfermato.

17. Al segretario spetta:
a. eseguire le decisioni del preside e del consiglio di Istituto;
b. ricevere e controllare i documenti degli studenti per quanto riguarda le iscrizioni ai corsi e alle prove di esame;
c. conservare i documenti ufficiali e autenticarli con la propria firma;
d. curare la redazione dei registri e dei documenti riguardanti l’iscrizione degli studenti, gli esami, i corsi, i seminari di studio, i diplomi, ecc.;
e. compilare l’annuario della STD, il calendario e l’orario delle lezioni e degli esami, i certificati e gli attestati;
f. fungere da segretario del consiglio di istituto.

18. Il segretario può essere coadiuvato da personale ausiliario approvato dal preside.

19. L’economo è il responsabile della gestione economica della STD.
È nominato dal preside per un quinquennio. Al termine del mandato può essere riconfermato.

20. All’economo spetta:
a. effettuare le spese nell’ambito del preventivo;
b. curare la redazione dei registri contabili;
c. predisporre il preventivo e il rendiconto annuale.

21. L’economo può essere coadiuvato da personale ausiliario, approvato dal preside.

22. È possibile che il compito di economo e di segretario siano svolti dalla medesima persona.

VI. Docenti e studenti

23. Il collegio dei docenti è composto dai docenti stabili e dai docenti incaricati per la durata del loro mandato.
Esso si riunisce almeno due volte l’anno in assemblea (e ogni qualvolta che la maggioranza lo richieda), per favorire, attraverso proposte e suggerimenti, la crescita della STD, esprimere l’orientamento delle proposte formative da essa offerte, e verificarne la ricaduta nella Chiesa locale.

24. Al collegio dei docenti spetta:
a. eleggere i propri rappresentati al consiglio di istituto;
b. designare, mediante elezione a scrutinio segreto, tre docenti da proporre al vescovo per la nomina del preside;
c. dare il parere al consiglio di istituto circa l’assunzione dei docenti stabili.

25. I docenti si distinguono in stabili, incaricati e invitati.
a. Spetta al vescovo conferire ai docenti stabili l’autorizzazione all’insegnamento, dopo aver ricevuto, nei casi previsti dal diritto, la professione di fede (cf. CIC can. 833 § 6).
b. Il vescovo può privare dell’insegnamento nella STD un docente che si sia mostrato non idoneo all’insegnamento, previo esame del caso con il preside e il docente stesso.
c. I docenti stabili devono impegnarsi con l’insegnamento e con pubblicazioni in favore della formazione degli studenti.

26. Sono docenti stabili i docenti che insegnano in modo continuativo e dedicano tempo rilevante all’impegno di studio.

27. Perché uno sia legittimamente cooptato tra i docenti stabili si richiede che:
a. si distingua per ricchezza di dottrina, testimonianza di vita, senso di responsabilità;
b. sia fornito almeno di licenza o di diploma di laurea;
c. dimostri di possedere capacità didattica in vista dell’insegnamento;
d. deve aver in precedenza insegnato nella STD per almeno un triennio.
Egli stesso deve far richiesta di essere nominato tra i docenti stabili.

28. La nomina dei docenti stabili spetta al vescovo, su indicazione del consiglio di istituto, dopo aver sentito il collegio dei docenti.

29. I docenti stabili possono chiedere al preside un periodo di aspettativa per la durata massima di tre anni, trascorsi i quali, se non avranno ripreso l’insegnamento, decadono dall’ufficio.
Durante il periodo di aspettativa le loro prerogative sono sospese.

30. Sono docenti incaricati coloro che vengono nominati a tempo determinato, per singoli corsi, con scadenza annuale.
I criteri per la loro assunzione sono gli stessi richiesti per i docenti stabili (cf. § 27 a. b. c.).

31. La nomina dei docenti incaricati spetta al preside su proposta o comunque sentito il parere del consiglio di istituto.

32. Sono docenti invitati i docenti esterni che tengono corsi nella STD.
I criteri per la loro assunzione sono gli stessi richiesti per i docenti stabili (cf. § 27 a. b. c.).

33. La nomina dei docenti invitati spetta al preside su proposta o comunque sentito il parere del consiglio di istituto.

34. Gli studenti si distinguono in ordinari, straordinari e uditori.
a. Sono studenti ordinari coloro che, forniti di diploma di scuola media superiore, sono iscritti al corso teologico istituzionale della durata di cinque anni.
b. Sono studenti straordinari coloro che, pur iscritti a uno o a più insegnamenti del corso istituzionale, non sono provvisti del titolo di studio richiesto. Possono divenire ordinari nel momento in cui sostengono tutti gli esami del primo anno ottenendo una media di voti di almeno 9/10 (o 27/30).
c. Sono studenti uditori coloro che sono iscritti a uno o più insegnamenti sia del corso istituzionale che delle altre proposte formative di volta in volta offerte dalla Scuola, senza vincolo di esame.
d. A conclusione del curricolo degli studi a tutti gli studenti ordinari che avranno frequentato le lezioni per almeno i due terzi, sostenuto tutti gli esami previsti, sostenuto l’esame finale comprensivo del programma svolto e presentato un breve elaborato scritto che testifichi la conoscenza teologica e la capacità di riflessione personale, verrà rilasciato un diploma.  A coloro che non avranno sostenuto gli esami sarà rilasciato su richiesta un attestato di frequenza.
e. Possono frequentare i corsi e sostenere gli esami solo gli studenti in regola con i contributi scolastici.
f. Gli studenti, riuniti in assemblea per discutere problemi inerenti la STD, eleggono il proprio rappresentante al consiglio di istituto.

35. Per gravi motivi di ordine disciplinare o di comportamento, il preside può sospendere o dimettere uno studente, sentito il consiglio di istituto.

VII. Amministrazione

L’amministrazione della STD rappresenta un capitolo di spesa dell’amministrazione dell’ente Diocesi in base a un preventivo economico da approvare dal Consiglio affari economici.
Il preventivo e il consuntivo saranno presentati ogni anno nel mese di giugno.

36. Ai docenti e agli officiali chierici o laici della STD viene riconosciuto un compenso secondo le disposizioni del vescovo diocesano in accordo con il preside, tenendo conto delle possibilità di cui la diocesi dispone.

VIII. Clausole conclusive

37. Eventuali modifiche al presente statuto sono decise dal vescovo sentito il consiglio di istituto.

38. Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le norme del diritto canonico universale e particolare.